STATUTO
DEL COMITATO A.N.D.O.S. DI MONFALCONE
- O.N.L.U.S.
ART. 1 -
Denominazione
È
costituito ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.
460, il comitato con denominazione "Comitato A.N.D.O.S. di
Monfalcone – O.N.L.U.S." organizzazione non lucrativa di
utilità sociale finalizzato allo studio, all'informazione, alla
sensibilizzazione individuale e sociale in ordine ai problemi
connessi alla salute della donna con particolare attenzione ai tumori
sulla mammella.
Il
Comitato rappresenta organizzazione autonoma locale riconosciuta e
affiliata all'Associazione ANDOS – O.N.L.U.S. e, pertanto, coordina
la propria attività anche con le iniziative di carattere nazionale
di ANDOS – O.N.L.U.S., riconosciuta anche come A.N.D.O.S.
Nazionale. La costituzione del Comitato è sottoposta e subordinata
al riconoscimento del Consiglio Direttivo Nazionale, previo
accertamento della idoneità della struttura e del perseguimento dei
fini dell'Associazione Nazionale. Il Comitato è iscritto quale Socio
ordinario ad ANDOS – O.N.L.U.S.
ART. 2 -
Sede
Il
Comitato ha sede legale e operativa in Monfalcone , Via Galvani 1-
Ospedale di San Polo
ART. 3 -
Durata
La durata del
Comitato è illimitata.
Il
Comitato si estingue secondo le modalità previste dall'art. 27 c.c.:
a.
nel caso il patrimonio diventi insufficiente al conseguimento degli
scopi;
b. per le
altre cause di cui all'art. 27 C.C..
ART. 4 -
Norme regolamentari
Il
Comitato A.N.D.O.S. di Monfalcone è disciplinato dal presente
Statuto, condivide l'art. 4 dello Statuto Nazionale dell'ANDOS -
O.N.L.U.S. di cui persegue le finalità, ed agisce nei limiti della
L.Q. 266/1991 delle Leggi Regionali, Statali, e dei principi generali
dell'Ordinamento Giuridico, nonché della Legge 662/1996,e del
D.Legis 460/1997 sulle Onlus e pertanto si impegna a svolgere tutte
le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini
che la Onlus si propone, vincola alla sua osservanza gli aderenti
all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di
comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
ART. 5 -
Oggetto
Il
Comitato A.N.D.O.S. di Monfalcone si propone di:
-
riunire in libera Associazione le persone
che hanno subito un intervento al seno insieme a quanti intendono
collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella
società e negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della
riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport,
infermieri, volontari, consulenti legali);
-
portare aiuto morale e materiale a tutti
coloro presso i quali l'Associazione potrà intervenire anche
mediante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere di
umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza;
-
svolgere attività di formazione,
informazione e prevenzione sui problemi attinenti il cancro mammario
nei confronti di medici, personale infermieristico, volontari e
pazienti affinché possa essere conseguito il pieno successo
terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo;
-
svolgere eventualmente anche attività di
formazione, informazione e volontariato per l’assistenza delle
donne in generale;
-
svolgere ogni iniziativa, per proprio conto
o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto il
profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa ripresa
della donna operata al seno;
-
organizzare, in collaborazione con le
strutture esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria,
sociale e di divulgazione a tutti i livelli;
-
promuovere e sviluppare ogni iniziativa che
valga a potenziare l'attività dell'Associazione sopratutto nel campo
della ricerca e della formazione e aggiornamento professionale.
L'Associazione
si impegna al rispetto di quanto stabilito
all'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 svolgendo
specificatamente le attività nei seguenti settori:
-
assistenza sanitaria, sociale e socio sanitaria, psicologica;
- istruzione
e formazione.
L'attività
del Comitato potrà essere svolta con piena autonomia operativa ed
amministrativa esclusivamente nel territorio di Monfalcone, in cui
non si possano creare interferenze con altri Comitati ANDOS.
Il
Comitato di Monfalcone potrà, altresì, svolgere le attività
indicate nello Statuto al di fuori del territorio sopra individuato,
purché l'attività sia effettuata in pieno coordinamento con altri
Comitati ANDOS eventualmente operanti nello stesso territorio, previo
assenso del Coordinatore Nazionale o dei suoi delegati.
Collaborazioni
con associazioni diverse dall'ANDOS
dovranno ottenere l'approvazione formale del Presidente Nazionale.
ART.
6 – Amministrazione e Patrimonio
Il
Comitato ANDOS di Monfalcone opera pertanto
senza fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente
delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, come del
pari gratuite sono le cariche associative.
Il
Comitato trae le proprie risorse economiche
da: quote associative e contributi associativi di privati o di enti
pubblici; contributi ricevuti da A.N.D.O.S. Nazionale; donazioni e
lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali; rendite di
beni mobili e immobili pervenuti al Comitato a qualsiasi titolo. I
fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal
Consiglio Direttivo del Comitato stesso;
Il
Comitato tiene i libri contabili secondo
quanto previsto dalle normative vigenti per le Onlus.
Al
Comitato vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'organizzazione.
È
fatto obbligo al Comitato di impiegare gli
utili o gli avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali
ad esse direttamente connesse.
ART.
7 - Associati
Sono
soci dell'associazione coloro che intendono ottemperare
all'assistenza delle donne portatrici di tumore alla mammella e
svolgere eventualmente attività di
volontariato per l'assistenza delle donne in generale.
Non
possono essere previsti Soci temporanei. La
qualità di membro/associato è ad personam e non è quindi
trasmissibile a qualsiasi titolo, se non a causa di morte. La quota
associativa non è rivalutabile.
Il Comitato
prevede diverse categorie di soci:
Soci
ordinari: Fanno parte di questa
categoria i richiedenti persone fisiche o enti che condividono le
finalità del Comitato e presentando domanda di ingresso, vengono
accettati dal Consiglio Direttivo del Comitato.
Soci
sostenitori: Il Consiglio Direttivo può
conferire la presente qualifica a chiunque ha sostenuto
economicamente l’attività del Comitato condividendone le finalità.
Socio
onorario: Questa qualifica è concessa
dal Consiglio Direttivo a enti o persone fisiche che attraverso la
loro opera abbiamo reso al Comitato particolari servizi o si siano
distinti particolarmente per il proprio operato.
L'associato
che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto del Comitato, o
abbia creato grave pregiudizio al Comitato stesso, ad altri Comitati
Andos o ad ANDOS Nazionale può essere escluso dall'organizzazione su
deliberazione dell’Assemblea dei soci. Contro questa decisione
l’associato potrà entro 60 (sessanta) giorni presentare ricorso al
Collegio dei Probiviri di ANDOS Nazionale a mezzo lettera
raccomandata a.r. da inviare alla sede di ANDOS - O.N.L.U.S. –
Collegio dei Probiviri e per conoscenza al Presidente del proprio
Comitato. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
ART.
8 - Volontari
E'
previsto il reclutamento per compiti operativi di volontari (donne
operate al seno e non e figure professionali) che vengono avviate
all'attività del Comitato.
Sono
inseriti in un corso di formazione con partecipazione ed incontri di
aggiornamento per formazione permanente, tenuto a cura di ANDOS
Nazionale.
ART.
9 - Organi
Sono
organi dell'organizzazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il
Collegio dei Revisori dei Conti
Ogni carica e
prestazioni sono gratuite.
ART.
10 - Assemblea
L'Assemblea
è composta da tutti gli aderenti al
Comitato ed è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in
sua assenza, dal Vice Presidente.
Si
riunisce una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale, su convocazione del Presidente mediante
lettera raccomandata, o fax, o posta elettronica,o anche a mezzo
stampa, che deve avvenire quindici giorni prima, specificando il
giorno, ora e luogo della prima e seconda convocazione.
L'Assemblea
può riunirsi anche su richiesta motivata di almeno un quinto degli
associati.
Compiti
dell’Assemblea sono:
- nomina del
Consiglio Direttivo;
- nomina del
Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito);
-
approvazione del rendiconto d’esercizio;
- decidere
sui casi di radiazione o esclusione dei soci;
- deliberare
le modifiche del presente statuto o lo scioglimento del Comitato con
una maggioranza del 75% degli aventi diritto di voto;
- decidere su
ogni materia la cui decisione è stata rinviata all’Assemblea dei
soci dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea
è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà
delle persone aventi diritto a parteciparvi. In seconda convocazione
essa è valida qualunque sia il numero dei presenti.
ART.
11 - Consiglio Direttivo
L'Assemblea
elegge il Consiglio Direttivo, da un minimo di cinque ad un
massimo di sette membri. Il Consiglio
Direttivo elegge nel suo seno il Presidente il Vice Presidente e il
Tesoriere.
Tutti
i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Possono
essere candidarsi a membri del Consiglio Direttivo tutti i soci
maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.
Il Consiglio
Direttivo ha il compito di:
- redigere
uno o più regolamenti interni al fine di regolare il corretto
funzionamento dell’Associazione;
- predisporre
il progetto di rendoconto d’esercizio;
- convocare
l’Assemblea dei Soci almeno una volta l’anno entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale e predisporre l’ordine del
giorno;
- nominare
fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere;
- esaminare
le domande di ammissione dei Soci;
-
conferire incarichi o rappresentanze e aprire sedi operative.
I membri del
Consiglio sono obbligati a partecipare alle riunioni che dovranno
essere convocate a mezzo lettera raccomandata, o fax, o e-mail entro
5 (cinque) giorni, ridotti a 24 ore in caso di urgenza. In caso di
assenza ingiustificata per almeno tre riunioni anche non consecutive
nello stesso mandato è facoltà del Consiglio chiedere la decadenza
della carica all’Assemblea dei Soci.
In caso di
dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri, il Consiglio rimane
in carica se il numero dei membri rimasti è almeno cinque. In questo
caso è facoltà del Consiglio sostituire per cooptazione i
consiglieri uscenti, lasciando alla prima assemblea utile il diritto
di ratifica.
Il
Consiglio delibera a maggioranza dei suoi
membri presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale
doppio.
ART. 12 –
Elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale
Il
Comitato in qualità di Socio Ordinario di ANDOS
- O.N.L.U.S. può proporre il proprio candidato per le cariche
sociali di ANDOS - O.N.L.U.S. purché sia maggiorenne di età,
appartenga al Consiglio Direttivo del Comitato, e rispetti le
modalità e requisiti previsti dal regolamento elettorale.
Il
Presidente può delegare alternativamente un altro rappresentante
del Consiglio Direttivo del proprio Comitato oppure un Presidente di
altro Comitato.
Ogni
partecipante all'Assemblea Nazionale non
può essere portatore di più di una delega. Non è ammessa la delega
per i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale.
ART. 13 -
Collegio dei Revisori dei Conti
Il
Collegio dei Revisori dei Conti, se
istituito, è costituito da un Presidente, da due membri effettivi e
da due membri supplenti nominati dall'Assemblea, anche tra i non
iscritti al Comitato. Essi durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Se
durante detto periodo venisse a mancare un
revisore, subentra il supplente più anziano di età. Esso resta in
carica fino alla scadenza del mandato.
ART. 14 -
Rappresentanza
La
rappresentanza del Comitato di fronte ai
terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, spetta al Presidente
del Comitato.
Il
Presidente può nominare procuratori speciali, anche non membri del
Comitato, per il compimento di singoli affari, ivi comprese le
operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura, senza eccezioni,
riserve o limitazioni di sorta, stabilendone di volta in volta i
poteri.
Il
Presidente o in suo impedimento il Vice-Presidente rappresenta
l'organizzazione a tutti i livelli ed a tutti gli effetti e cura che
tutti gli atti si svolgano nel rispetto della normativa vigente. Il
Presidente mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo di ANDOS
Nazionale e ha il compito di far osservare al proprio Comitato le
direttive d'indirizzo ed il coordinamento nazionale di ANDOS
Nazionale.
ART.
15 - Bilancio
Gli
esercizi sociali vanno dal primo gennaio al
31 dicembre di ogni anno.
Entro tre
mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il Tesoriere deve
presentare il rendiconto dell’esercizio decorso al controllo del
Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito). Tale rendiconto
insieme alla relazione illustrativa dello stesso e alla relazione del
Collegio dei revisori dei Conti (se istituito) viene sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea dei soci convocata in via
ordinaria, entro quatro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il
rendiconto d’esercizio deve essere
depositato presso la sede del Comitato e può essere consultato da
ogni membro dell'Associazione.
ART. 16 –
Collegio dei Probiviri
Per
le controversie tra Soci, tra i Soci e il Consiglio Direttivo o tra
il Comitato e ANDOS Nazionale relative
all'applicazione o all'interpretazione del presente Statuto e dei
regolamenti, gli iscritti, ovvero il Comitato rinunciano
esplicitamente a adire l'Autorità giudiziaria e si rimettono alle
decisioni del Collegio dei Probiviri di ANDOS – O.N.L.U.S. che
deciderà a maggioranza. Tale decisione sarà inappellabile.
ART.
17 - Scioglimento
Lo
scioglimento dell'Associazione è
deliberato dall'Assemblea straordinaria che provvede alla nomina di
uno o più liquidatori.
All'atto
dello scioglimento l’Associazione ha l'obbligo di devolvere il
patrimonio dell'organizzazione ad altre associazioni che perseguono
finalità analoghe o affini o, in mancanza, a fini di pubblica
utilità nel rispetto delle leggi vigenti in materia di ONLUS e salvo
diversa destinazione imposta dalla Legge.
ART.
18 - Rinvio
Per
tutto quanto non espressamente indicato si
fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla L.Q. 266/1991, alla
Legge 662/1996 e alle norme contenute nello Statuto dell'Associazione
ANDOS - O.N.L.U.S.
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